(massima n. 1)
In tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualitą di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dą luogo all'inutilizzabilitą delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilitą a testimoniare, ove non gią risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'inutilizzabilitą dell'esame testimoniale di una persona della quale, soltanto in udienze successive a quella di assunzione della prova, era stata documentata la qualitą di imputato in un procedimento per reato cd. reciproco). (Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE PERUGIA, 16/09/2016)