Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12637 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno da illegittimo protesto non č risarcibile in re ipsa, cioč per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive.

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