(massima n. 1)
Il danno da illegittimo protesto non č risarcibile in re ipsa, cioč per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive.