Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12875 del 14 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilitą per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietą dell'azione penale, l'attivitą del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.

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