(massima n. 1)
In virtł del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. (Fattispecie relativa a testimone, gią sentito a sommarie informazioni, denunciato successivamente per calunnia in relazione ai medesimi fatti). (Rigetta, Corte Assise Appello Napoli, 27/06/2024)