Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9473 del 21 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.). (Rigetta in parte, Corte Appello Lecce, 20/12/2023)

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