(massima n. 1)
Chi intenda eccepire l'inutilizzabilitā delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome č stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall'art. 335-quater cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorrente che si doleva del rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'eccezione di inutilizzabilitā delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto - al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame - la retrodatazione dell'iscrizione). (Annulla con rinvio, Trib. Libertā' Torino, 10/04/2024)