Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36918 del 11 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Chi intenda eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome è stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall'art. 335-quater cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorrente che si doleva del rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto - al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame - la retrodatazione dell'iscrizione). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà' Torino, 10/04/2024)

(massima n. 2)

In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, c.p.p., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.

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