(massima n. 1)
L'inutilizzabilitą prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualitą di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni di diverse persone offese di violenza sessuale rese senza garanzie difensive nonostante fosse noto agli inquirenti che i delitti erano stati commessi nel corso di controlli effettuati a seguito di furti compiuti dalle medesime). (Annulla con rinvio, Corte Appello Venezia, 02/05/2019)