Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29357 del 22 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da un soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni accusatorie rese dalla moglie e dal figlio minorenne dell'imputato, individuati quali persone offese dei reati di maltrattamenti e sequestro di persona, consistiti anche nella costrizione a cooperare con il ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti, che egli aveva organizzato in modo continuativo presso la propria abitazione). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bari, 06/10/2017)

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