(massima n. 1)
La mancata o tardiva attuazione di una direttiva comunitaria non può equipararsi ad un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., bensì costituisce un inadempimento di un'obbligazione ex lege di natura indennitaria, riconducibile come tale all'area della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, salvo l'entrata in vigore di una disciplina legislativa più breve.