(massima n. 1)
La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.