(massima n. 1)
Il committente che affida l'esecuzione di un intervento tecnicamente pericoloso č responsabile dei danni causati dalla lavorazione quando non verifica l'efficienza dei sistemi di sicurezza del luogo di esecuzione e l'adeguatezza della strumentazione dell'appaltatore, configurando una colpa in concreto, ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla qualitą di custode dell'immobile.