Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22198 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il committente che affida l'esecuzione di un intervento tecnicamente pericoloso č responsabile dei danni causati dalla lavorazione quando non verifica l'efficienza dei sistemi di sicurezza del luogo di esecuzione e l'adeguatezza della strumentazione dell'appaltatore, configurando una colpa in concreto, ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla qualitą di custode dell'immobile.

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