(massima n. 1)
La responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per il fatto penalmente illecito commesso da una persona fisica appartenente all'amministrazione può sussistere non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio di un potere autoritativo. Tale responsabilità, attribuibile al rapporto organico, si estende tanto alle attività omesse quanto a quelle positive che, sebbene non si concretino in un atto amministrativo formale, costituiscono comunque espressione della pubblica funzione esercitata dall'organo.