(massima n. 1)
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta al regime probatorio di cui all'art. 2043 c.c., e impone alla persona danneggiata di provare sia la colpa della pubblica amministrazione nell'organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo, sia il nesso causale tra l'omissione e il danno patito. La colpa non può essere presunta dal mero fatto dannoso, ma necessita la dimostrazione di una insufficiente organizzazione e gestione di tale servizio.