(massima n. 1)
In tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito. (