Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3546 del 7 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attività svolta nelle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia laureati in discipline diverse dalla medicina) ha come corrispettivo la fruizione dell'attività formativa espletata in base ad una giusta causa, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione.

(massima n. 2)

Nell'ambito dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., l'obbligo indennitario dell'amministrazione sorge in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione e non richiede il riconoscimento esplicito dell'utilità da parte dell'amministrazione stessa.

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