(massima n. 1)
L'attività svolta nelle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia laureati in discipline diverse dalla medicina) ha come corrispettivo la fruizione dell'attività formativa espletata in base ad una giusta causa, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione.