(massima n. 1)
Nel caso di prestazione indebita relativa ad un "facere", che non č suscettibile di restituzione e per la quale le parti non hanno validamente ed efficacemente determinato il suo valore economico, non č proponibile l'azione di indebito oggettivo ma solo quella generale prevista dall'art. 2041 c.c., qualora ne sussistano i presupposti.