Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2727 del 14 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Le convenzioni stipulate da associazioni o ordini professionali con compagnie di assicurazione, al fine di prestabilire le condizioni contrattuali da praticare ai propri iscritti o associati sono caratterizzate da reciproca autonomia rispetto alle pattuizioni individuali, onde č da escludere che le vicende inerenti alla convenzione stessa (nella specie, risoluzione) possano riverberare effetti sul singolo contratto assicurativo che, pur essendo a questa ispirato, detta un'autosufficiente disciplina del rapporto.

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