(massima n. 1)
L'azione di ingiustificato arricchimento č inammissibile quando il richiedente dispone di un'altra azione per ottenere il risarcimento del danno, anche se tale azione non č ritenuta soddisfacente. La presenza di una specifica disciplina normativa del rapporto di lavoro esclude il ricorso all'art. 2041 cod. civ.