Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23460 del 2 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo indennitario della Pubblica Amministrazione ex art. 2041 c.c. sorge non con la compiuta realizzazione dell'opera, ma nel momento in cui l'amministrazione utilizza effettivamente la prestazione. L'indennizzo, essendo un debito di valore, deve essere calcolato al momento del pagamento, senza necessitā di rivalutazione ulteriore se il valore dell'opera č giā stato stimato alla attualitā.

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