(massima n. 1)
L'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.) non può essere esperita qualora la pubblica amministrazione abbia già formalmente gestito il servizio oggetto del ricorso affidandolo, in convenzione, ad una ditta privata, risultando irrilevante l'attività unilaterale posta in essere dal ricorrente.