(massima n. 1)
La proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. č improponibile ove sussista una diversa azione esperibile, come quella contrattuale o risarcitoria contro il funzionario pubblico, anche in presenza di contratti non formalizzati o senza impegno di spesa riconosciuto dalla PA.