(massima n. 1)
In tema di ingiustificato arricchimento, l'azione ex art. 2041 c.c. č ammessa eccezionalmente nei casi di arricchimento indiretto, solo quando l'arricchimento č ottenuto da un'amministrazione pubblica in conseguenza della prestazione eseguita dall'impoverito in favore di un altro ente pubblico, ovvero quando l'arricchimento č conseguito dal terzo a titolo gratuito o senza alcun titolo nei confronti del beneficiario diretto della prestazione stessa, ma non anche quando il terzo, anche se si tratta di un'amministrazione pubblica, consegue la prestazione in virtų di un titolo oneroso nei confronti del privato beneficiario.