(massima n. 1)
In tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 c.c. č esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento č stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre č inammissibile se la prestazione č stata conseguita dal terzo in virtų di un atto a titolo oneroso. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una societā di costruzioni, che - in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice - aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI).