Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20696 del 22 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di immobile locato dal debitore in un momento successivo al pignoramento del bene, sussiste il diritto dei creditori procedenti e intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato, diritto che comporta la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennitą di occupazione dovuti per l'immobile pignorato e l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; conseguentemente difetta, altresģ, un ingiustificato arricchimento dell'occupante e un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto un indennizzo in favore del conduttore-sublocatore di bene immobile, richiesto con riferimento ad una porzione indivisa dello stesso cespite immobiliare).

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