(massima n. 1)
L'azione ex art. 2041 c.c. č esperibile soltanto in via sussidiaria, ossia esclusivamente nel caso in cui non risulti proponibile alcuna altra azione fondata sul contratto o su specifica disposizione di legge. Ne consegue che, se esiste una potenziale tutela risarcitoria derivante da un accordo pattizio, l'azione di arricchimento risulta improponibile.