Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22980 del 9 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2041 c.c. non č applicabile ai casi in cui la pubblica amministrazione ha manifestato la sua contrarietā all'erogazione di prestazioni sanitarie superiori ai tetti di spesa annuali fissati con provvedimenti specifici. Le prestazioni "extra budget" rese dalle strutture sanitarie private per conto del servizio sanitario regionale, anche se non comunicate con effetti retroattivi o senza conclusione del relativo contratto annuale, sono considerate imposte e la pubblica amministrazione non č tenuta al pagamento per arricchimento indebito.

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