(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può formulare nella comparsa di risposta domande di indennizzo per ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 c.c.), purché queste trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda monitoria. Tale potere è esercitabile anche se le nuove domande costituiscono una manifestazione reattiva di difesa sino alla prima udienza di trattazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.