(massima n. 1)
In tema di arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 cod. civ. č esperibile contro il soggetto, diverso dal solvens e dall'accipiens, che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante in esito ad un'operazione economica ricostruita come sostanzialmente unitaria per essere stato impiegato il denaro versato per fare conseguire, a persona diversa dall'accipiens, l'incremento del proprio patrimonio mediante acquisizione di un nuovo diritto reale immobiliare, quando l'arricchimento č stato conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo.