Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16592 del 13 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esclusione dell'operatività della garanzia per i vizi prevista dall'art. 1491 codice civile può avvenire nel caso sia accertato che al momento del contratto il compratore aveva effettiva conoscenza dei vizi; tale esclusione persiste anche nel caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente qualora detti vizi fossero facilmente riconoscibili dal compratore stesso.

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