Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16592 del 13 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esclusione dell'operatività della garanzia per i vizi prevista dall'art. 1491 codice civile può avvenire nel caso sia accertato che al momento del contratto il compratore aveva effettiva conoscenza dei vizi; tale esclusione persiste anche nel caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente qualora detti vizi fossero facilmente riconoscibili dal compratore stesso.

(massima n. 2)

Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c. subito dopo l'assunzione della prova e se disattesa riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità avente carattere relativo.

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