(massima n. 1)
L'esclusione dell'operatività della garanzia per i vizi prevista dall'art. 1491 codice civile può avvenire nel caso sia accertato che al momento del contratto il compratore aveva effettiva conoscenza dei vizi; tale esclusione persiste anche nel caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era esente qualora detti vizi fossero facilmente riconoscibili dal compratore stesso.