(massima n. 2)
Qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa motivazione del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della prova testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha l'onere, anche in virtù dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c. subito dopo l'assunzione della prova e se disattesa riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c., dovendo ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità avente carattere relativo.