Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24434 del 3 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita di terreni, la disposizione dell'art. 1489 c.c., che consente al compratore di domandare la riduzione del prezzo in caso di oneri non dichiarati nel contratto, si applica anche ai vincoli pubblicistici riguardanti l'edificabilitā. Tuttavia, se l'errore materiale nel certificato di destinazione urbanistica č imputabile al Comune e non al venditore, e tale errore č percepibile dall'acquirente tramite altri elementi del contratto, la domanda di riduzione del prezzo non puō essere accolta.

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