(massima n. 1)
In tema di compravendita immobiliare, la mancanza di una licenza edilizia relativa a parti aggiunte posticamente alla costruzione originaria e non dichiarate al compratore, configurando "vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi" ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., giustifica la riduzione del prezzo di vendita ma non la risoluzione del contratto per aliud pro alio né per vizi.