Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18498 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della compravendita, l'evizione totale o parziale si verifica solamente quando l'acquirente è privato, in tutto o in parte, del bene alienato. Qualora il bene venduto presenti oneri o servitù non apparenti (ovvero non evidenti), che ne limitino il godimento ma non incidano sulla titolarità del diritto, trova applicazione l'art. 1489 c.c. che prevede la responsabilità del venditore per gli oneri non dichiarati. La presenza di opere visibili destinate al loro esercizio rende la servitù apparente, escludendo la garanzia se il compratore ha avuto effettiva conoscenza del peso gravante sul bene.

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