Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5182 del 27 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1489 cod. civ., il bene compravenduto deve essere effettivamente gravato da un diritto da parte di un terzo; non č sufficiente una situazione di fatto che in astratto corrisponda a un diritto altrui. La responsabilitā del venditore richiede la dimostrazione dell'esistenza di un diritto altrui sul bene.

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