(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1489 cod. civ., il bene compravenduto deve essere effettivamente gravato da un diritto da parte di un terzo; non č sufficiente una situazione di fatto che in astratto corrisponda a un diritto altrui. La responsabilitā del venditore richiede la dimostrazione dell'esistenza di un diritto altrui sul bene.