Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8357 del 24 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua del principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di avvalersi di strumenti negoziali non tipizzati, è legittima la costituzione di una rendita vitalizia mista con donazione, da intendersi realizzata allorché le parti concludono una convenzione intesa a determinare, insieme allo scambio di attribuzioni patrimoniali tipicamente proprio del contratto di cui agli am. 1872 ss. c.c., a vantaggio di una di esse correlativamente eliminando o affievolendo, nella globale economia del rapporto, l'elemento dell'«alea», che, con riguardo allo schema delineato delle testé citate definizioni, può ritenersi sussistente solo quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti imponibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti accingano ad andare incontro, non anche quando, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la qualificazione degli oneri e vantaggi suddetti.

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