(massima n. 1)
La Corte d'Appello conferma la risoluzione del contratto di compravendita di un appartamento nel caso in cui vi sia un inadempimento del venditore derivante dalla presenza di abusi edilizi nella proprietą venduta, non dichiarati nel contratto e non conosciuti dal compratore al momento dell'acquisto. Si applica l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sul bene compravenduto.