(massima n. 1)
In caso di compravendita di un immobile realizzato in difformità dalla licenza edilizia, il termine di decadenza per l'azione di garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui l'acquirente acquisisce la conoscenza obiettiva e completa delle difformità tramite un accertamento tecnico. La prevenzione degli acquirenti su lavori non assentiti, se non riscontrabile in maniera oggettiva senza rilievi tecnici, non incide sulle garanzie contrattuali prestate.