Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20104 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo č gravato dell'onere di provare l'esistenza dei vizi. Questo principio si applica anche alla domanda di riduzione del prezzo basata sull'esistenza di diritti reali a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1489 c.c. La responsabilitā del venditore richiede la dimostrazione dell'esistenza del diritto altrui sul bene, e la relativa prova incombe sul compratore.

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