(massima n. 1)
In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo č gravato dell'onere di provare l'esistenza dei vizi. Questo principio si applica anche alla domanda di riduzione del prezzo basata sull'esistenza di diritti reali a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1489 c.c. La responsabilitā del venditore richiede la dimostrazione dell'esistenza del diritto altrui sul bene, e la relativa prova incombe sul compratore.