Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19020 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita immobiliare, la responsabilitā del venditore ex art. 1489 c.c. č esclusa quando l'acquirente abbia avuto effettiva conoscenza o fosse in grado di avere agevolmente conoscenza degli oneri o vizi gravanti sull'immobile al momento della vendita. Pertanto, la presenza di difformitā urbanistiche note o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza e l'esame della documentazione tecnica da parte dell'acquirente esclude l'applicabilitā della tutela prevista dall'art. 1489 c.c.

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