(massima n. 2)
La responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c. per oneri o diritti reali o personali di godimento gravanti sulla cosa compravenduta e non apparenti né dichiarati nel contratto, non opera quando tali oneri o diritti risultano da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché in tal caso il compratore deve subire le conseguenze della propria negligenza e non può invocare il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione.