Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4005 del 13 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Per una corretta applicazione dell'art. 1489 c.c., è necessario valutare l'effettiva conoscenza delle irregolarità urbanistiche in capo all'acquirente, tenendo conto anche della tipologia delle difformità riscontrate; in caso contrario, si impone la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello competente per un nuovo scrutinio sulla base dei principi sopra riportati.

(massima n. 2)

La responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 c.c. per oneri o diritti reali o personali di godimento gravanti sulla cosa compravenduta e non apparenti né dichiarati nel contratto, non opera quando tali oneri o diritti risultano da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché in tal caso il compratore deve subire le conseguenze della propria negligenza e non può invocare il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione.

(massima n. 3)

In tema di vendita di immobili gravati da irregolarità urbanistiche non dichiarate nel contratto, il venditore può essere tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c., salvo dimostri che la controparte ne aveva effettiva conoscenza; per la condanna del venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.