Cassazione civile Sez. I sentenza n. 31662 del 9 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della gestione d'affari altrui si caratterizza per la funzione solidaristica, in quanto la legge eccezionalmente prevede che l'attività svolta da un soggetto non legittimato ricade sul titolare della situazione oggetto di intromissione, sicché, al verificarsi di tutti i requisiti di cui all'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienità dell'interesse gestito, l'alienità dell'affare, l'utiliter coeptum, sorge l'obbligo del rendiconto in capo al gestore, il quale non ha diritto ad alcun compenso, ma al mero rimborso delle spese sostenute.

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