Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31930 del 7 giugno 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Le guardie municipali, in quanto agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, sono investite del potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle rispettive attribuzioni, rientrando in esse lo svolgimento di funzioni relative all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria. (Conf.: n. 1193 del 1994, Rv 197211-01). (Dichiara inammissibile, Tribunale Libertą Messina, 25/10/2021)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.