(massima n. 1)
Le guardie municipali, in quanto agenti di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, sono investite del potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle rispettive attribuzioni, rientrando in esse lo svolgimento di funzioni relative all'accertamento di reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi comunali, verificatisi in loro presenza o che, comunque, richiedano un pronto intervento al fine di acquisizione probatoria. (Conf.: n. 1193 del 1994, Rv 197211-01). (Dichiara inammissibile, Tribunale Libertą Messina, 25/10/2021)