(massima n. 1)
Le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria per il solo fatto che č loro affidata, ex art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli "animali da affezione", in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica. (Fattispecie relativa alle guardie zoofile dell'E.n.p.a., in cui la Corte ha precisato che le stesse, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, possono, quali guardie giurate di un'associazione di protezione nazionale riconosciuta "ex lege", esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento previsti dall'art. 28, commi 1 e 5, legge n. 157 del 1992). (Rigetta, Tribunale Padova, 29/05/2019)