Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4223 del 15 novembre 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Nello sconto bancario di cambiali, qualora, a seguito dell'inadempimento del debitore cartolare principale e della perdita dell'azione di regresso per la colposa inerzia del notaio, incaricato di levare il protesto, la banca consegua dal cliente la restituzione delle somme prestate, in forza del contratto di sconto, si verifica la retrocessione in favore dello scontatario dei diritti inerenti al credito incorporato nel titolo, ivi compreso quello di agire in via risarcitoria nei confronti del predetto notaio per la perdita dell'azione di regresso contro i precedenti giranti.

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