(massima n. 1)
Agli effetti della configurabilitā delle gravi sofferenze di cui all'art. 727, comma 2, c.p., non č necessario un processo patologico in atto, bensė č sufficiente che la sofferenza, causalmente collegata alle particolari condizioni di detenzione poste in essere, abbia riguardato la sensibilitā psico-fisica dell'animale, tuttavia č da ritenersi mera "trascuratezza", e quindi ad abbandono, la condotta di chi, per profitto, aveva venduto e consegnato cuccioli attestandone falsamente le avvenute vaccinazioni e ne aveva quindi provocato la malattia, con conseguenze in taluni casi letali, privandoli delle necessarie cure e trattamenti igienici.