Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1033 del 18 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della configurabilitā delle gravi sofferenze di cui all'art. 727, comma 2, c.p., non č necessario un processo patologico in atto, bensė č sufficiente che la sofferenza, causalmente collegata alle particolari condizioni di detenzione poste in essere, abbia riguardato la sensibilitā psico-fisica dell'animale, tuttavia č da ritenersi mera "trascuratezza", e quindi ad abbandono, la condotta di chi, per profitto, aveva venduto e consegnato cuccioli attestandone falsamente le avvenute vaccinazioni e ne aveva quindi provocato la malattia, con conseguenze in taluni casi letali, privandoli delle necessarie cure e trattamenti igienici.

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