(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti. La sofferenza patita dagli animali alimentati con mangime frammisto alle proprie deiezioni e costretti a competere per il cibo, con conseguenti lesioni e dimagrimento, rientra nella fattispecie del reato.