(massima n. 1)
Integra la contravvenzione di esercizio di giuochi d'azzardo, prevista dall'art. 718 cod. pen., e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 110, comma nono, lett. c), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualunque specie, installa o, comunque, agevola l'uso di apparecchi diversi da quelli idonei per il gioco lecito ai sensi dei commi sesto e settimo del citato art. 110, poiché non collegati alla rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, non incentrati sull'abilitą del giocatore ovvero con connotazioni delle vincite e delle modalitą di avvio del gioco tali da farli ragionevolmente assimilare ai giuochi vietati.