(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. č richiesta la prova dell'effettiva sussistenza di mezzi per l'esercizio o l'agevolazione del gioco d'azzardo e di concrete modalitā del suo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualsiasi genere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna nella quale ci si era limitati a dar conto delle circostanze che nel circolo privato erano collocati due tavoli con le schedine del gioco orientale del "mahjont", che su un tavolino attiguo era collocata la somma di cento euro e che i presenti, alla vista degli operanti, si erano spostati in un'altra zona).