(massima n. 1)
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non sussiste un limite temporale entro cui l'imputato, per andare esente da penale responsabilitą, deve fornire la prova che gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilitą sono destinati ad uso legittimo, non essendogli preclusa un'utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza, fermo restando, in tal caso, l'obbligo del giudice di verificare la giustificazione tardiva, in quanto essa deve ritenersi inidonea ove non concretamente verificabile.