Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4163 del 15 maggio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sconto bancario, l'obbligo di restituzione dello scontatario (ex causa od in via di regresso) è sospensivamente condizionato al mancato pagamento del debitore ceduto. Pertanto, mentre l'insolvenza di quest'ultimo, con decadenza del termine prefisso a suo favore, può ripercuotersi sull'obbligazione del primo, implicando avveramento della condizione di quell'obbligo di restituzione (sempre che lo scontante abbia vanamente richiesto il pagamento al debitore o questi debba considerarsi comunque inadempiente), il medesimo obbligo di restituzione resta insensibile all'eventuale insolvenza dello scontatario, non essendo configurabile la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., rispetto ad un debito sospeso, non meramente differito. Tale principio non trova deroga per il caso in cui lo sconto si inserisca nell'ambito di un contratto cosiddetto di «castelletto», e sia stata intimata disdetta del contratto stesso, perché questa disdetta, se preclude ulteriori operazioni di sconto, non vale a convertire l'obbligazione sospesa in obbligazione a termine.

(massima n. 2)

Nel caso di totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell'esigibilità del credito con esso fatto valere, con accoglimento della domanda proposta dal creditore nel corso del giudizio d'opposizione per effetto della sopravvenienza del titolo della relativa azione, il giudice dell'opposizione deve ordinare, anche d'ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a norma dell'art. 655 c.p.c., ma tale ordine è eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di quanto si verifica nell'ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e senza che possano invocarsi le regole poste dall'art. 653, secondo comma, c.p.c., riguardanti la diversa ipotesi in cui l'opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta).

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