(massima n. 1)
L'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 681 c.p, in tema di spettacoli pubblici, ha lo scopo di tutelare l'incolumitā del pubblico che assiste allo spettacolo. Tale contravvenzione, prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo pericolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autoritā a tutela della incolumitā pubblica, pertanto č integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumitā pubblica indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'autoritā di pubblica sicurezza.